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Qui di seguito pubblichiamo il Codice di Condotta, allineato a quello della Federazione Italiana Falconieri alla quale siamo affiliati, predisposto dal Consiglio Direttivo. Esso è stato redatto in conformità a norme che da sempre hanno trovato posto nell’animo d’ogni nobile falconiere, principi codificati dall’etica di comportamento verbale o scritta che sia. Ci auguriamo vivamente che sia onorato da ogni nostro associato. Noi consideriamo la “Falconeria” uno sport puro, un hobby ed è per questo motivo che ogni falconiere deve possedere un codice morale cui avere fede e considerarla un’arte non solo nella sostanza ma anche nella sua forma come fu per il passato. Per questi motivi essa non deve essere usata per esibizioni e spettacoli di qualsiasi genere a pagamento, con il rischio per i falconieri di diventare “ giullari” che usano i falchi in piazza come zimbelli. Se ciò accadesse, la “vera falconeria” scenderebbe davvero molto in basso in nome del dio denaro. Squalificarla rendendola sottoposta alla logica del profitto è quanto di più ignobile ci si possa aspettare. Ben venga invece ogni sua espressione attraverso l’esercizio d’attività a titolo gratuito a scopo didattico-culturale, quali convegni, incontri, cortei storici, contatti con scuole e così via, al fine di diffondere la sua conoscenza.
Altra piaga da sanare nell’odierna falconeria è il commercio di falchi, esercitato da pochi ma sufficiente a mettere in cattiva luce tutta la categoria di fronte alle autorità, alle istituzioni ed ai cittadini. Precisando che commercio di falchi significa acquistare per rivendere traendone profitto, è doveroso rimarcare che il primo pensiero del commerciante di falchi è quello di collocarli al più presto possibile ed in qualsiasi modo e occasione; non si chiede se l’acquirente è in possesso delle prime rudimentali cognizioni di falconeria per accudire il falco.
Ciò che interessa è far denaro sulla pelle degli sprovveduti, con il risultato che i falchi vanno incontro a morte certa (in breve tempo ne abbiamo avuto numerosi tristi esempi). Tutto ciò è immorale e tali commercianti non devono avere solo la nostra acquiescenza ma tutto il nostro disappunto. Ecco perché non possono né devono far parte della nostra associazione i commercianti di falchi né coloro che vogliono guadagnare sulla falconeria esibendosi in luoghi pubblici a pagamento, in rispetto all’art. 3 del nostro statuto che specifica che la nostra associazione è di carattere morale senza alcuna finalità di lucro.
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Art. 1 - La falconeria consiste nel catturare selvatico nel loro habitat naturale con l'ausilio di falchi addestrati e in ogni altra attività che, partendo da questa fondamentale premessa, sia svolta nel rispetto delle norme di questo codice di condotta.
Art.2 - Il tenere i falchi alla stregua d'animali domestici non è falconeria. I falchi tuttavia possono essere tenuti, purché da mani esperte, a scopo riproduttivo
Art.3 - I soci sono obbligati, sia sotto il profilo legale sia morale, ad osservare le leggi e le abitudini sia del proprio Paese che di quelli stranieri con i quali stabiliscono contatti.
Art.4 - Nessuno può detenere o prendere falchi in contrasto con le norme dello statuto e del codice di condotta.
Art.5 - Bisogna fornire ai falchi un idoneo ricovero e devono essere nutriti, addestrati ed equipaggiati in maniera adeguata. Si consiglia di inanellarli con anelli personali con i dati del falconiere per facilitarne l'identificazione e la restituzione in caso di ritrovamento. Si deve fare ogni sforzo per ritrovare un falco smarrito e per curarne uno ferito.
Art.6 - E' obbligatorio far volare i falchi equipaggiati con apposite radiotrasmettitori.
Art.7 - I soci non possono fare esibizioni o dimostrazioni in luoghi pubblici per profitto. Ogni e qualsiasi attività pubblica svolta a titolo gratuito dai Soci a scopo didattico-culturale, quali incontri, convegni, presenza in cortei storici ecc, dovrà essere segnalata per semplice scopo conoscitivo e statistico, alla segreteria.
Art. 8 - I soci non possono commerciare falchi. Per commercio si intende l'acquisto allo scopo di rivendere con profitto. Non è considerato commercio la vendita di soggetti nati da allevamento autorizzato o presso il falconiere stesso, né una sporadica cessione.
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