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Legge sulla caccia 157/92
Art. 29.
(Agenti dipendenti degli enti locali)
1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:
a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;
f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.
4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 32.
(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile
per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)
1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.
3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale puo' disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonchè, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale puo' valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 33 (Rapporti sull'attività di vigilanza) 1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Art. 34
(Associazioni venatorie)
1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri- turistico-venatorie.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.
4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994- 1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Art. 37
(Disposizioni finali)
1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 98, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 61):
Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il
2 luglio 1987.
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 20 gennaio
1988, con pareri delle commissioni I, II, VII e XI.
Esaminato dalla XIII commissione il 4, 10, 11, 17, 18, 19 aprile 1990; 15
maggio 1990.
Esaminato in aula il 16, 18, 23 maggio 1990; 3 luglio 1990;
2 agosto 1990; 16 ottobre 1990; 21 dicembre 1990; 7 febbraio 1991; 24 aprile
1991 e approvato il 23 maggio 1991; in un testo unificato con atti numeri
626 (FIANDROTTI ed altri), 745 (LODIGIANI), 1832 (GROSSO ed altri), 3185 (MARTINAZZOLI
ed altri), 3669 (MARTELLI ed altri), 3721 (MINUCCI ed altri), 3874 (DIGLIO
ed altri), 4143 (ANIASI ed altri), 4271 (SCOTTI Vincenzo ed aaltri), 4402
(iniziativa popolare), 4467 (BASSANINI ed altri) e 4577 (BERSELLI ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2854):
Assegnato alla 13a commissione (Territorio),
in sede redigente, il 13 giugno 1991, con pareri delle commissioni 1a, 2a,
3a, 5a, 6a, 7a, 9a, 10a, 12a, della giunta per gli affari delle comunità
europee e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13a commissione il 4, 9, 18, 31 luglio 1991; 1 agosto 1991;
16 ottobre 1991; 5, 17, 18, 19 dicembre 1991; 8, 14, 15 gennaio 1992.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 21 gennaio 1992 (atto
n. 2854/A - relatore sen. BAUSI).
Esaminato in aula e approvato il 21 gennaio 1992, in un testo unificato con
atti numeri 575 (BOATO ed altri), 803 (SERRI ed altri), 1645 (BERLINGUER ed
altri) e 2086 (SCEVAROLLI ed altri). Camera dei deputati (atti numeri 61-626-745-1832-3185-3669-3721-3874-
4143-4271-4402-4467-4577/B):
Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 23 gennaio
1992, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 23 gennaio 1992.
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio
1992.
Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 gennaio 1992
e approvato il 30 gennaio 1992.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubbicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a)-e) (omissis);
f) caccia e pesca nelle acque interne".
- La legge n. 812/1978 reca: "Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione".
- La legge n. 503/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di leggi recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento).
2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1 marzo successivo.
3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico- istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle rela- tive alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni per la protezioni e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) è il seguente:
"Art. 35 (Istituto nazionale di biologia della selvaggina). - Il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia della selvaggina".
All'Istituto nazionale ddi biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passsivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali".
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 86/1989 è il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle provincie autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo dell'art. 842 del codice civile è il seguente:
"Art. 842 (Caccia e pesca). - Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli puo' sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 349/1991 (Legge quadro sulle aree protette), entrata in vigore il 28 dicembre 1991, è il seguente:
"Art. 22 (Norme quadro). - 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art.
14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'art. 3 della stessa legge n.
142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti, con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo- pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali all'istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestito secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate".
Nota all.art. 24:
- Per il n. 26, sottonumero I), della triffa annessa al D.P.R. n. 6141/1972 si veda in nota all'art. 23.
Nota all.art. 25
- Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all.art. 27:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente: "5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita, la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".
- Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 28:
- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza".
Nota all'art. 29:
- Per il titolo della legge n. 65/1986 si veda in nota all'art. 27.
Note all'art. 30:
- Il testo degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale è il seguente:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mo- bile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire ducentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si intro- duce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre a piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incarico di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni.
Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente".
- L'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:
"Art. 23. - La regione e le provincie utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sansioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie".
Nota all'art. 31:
- Per gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale si veda in nota all'art. 30.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 34:
- L'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio delle caccia, approvato con D.P.R. n. 1016/1939, così come sostituito dall'art.35 della legge n. 799/1967, è così formulato:
"Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'intero, purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".
Art. 35 (Relazione sullo stato di attuazione della legge) 1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 968/1977 è il seguente: "Art. 36 (Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie). - Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.
Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in azienda faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico- venatorie".
Nota all'art. 37:
- Per il titolo della legge n. 968/1977 si veda in nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 10, sesto comma, della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), così come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge n. 36/1990, è il seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
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